Scontrino elettronico anche per i buoni pasto: i relativi importi rientrano tra quelli per i quali è obbligatorio l’invio dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate.
In realtà, nel caso specifico, l’adempimento per il titolare di partita IVA sarà doppio: gli importi dei buoni pasto dovranno essere compresi nel totale dei corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate e poi fatturati alla società emittente. Non c’è tuttavia il rischio di una duplicazione di ricavi o di IVA a debito, in quanto si terrà conto della particolarità del caso.
Diverso è invece il trattamento fiscale relativo alla vendita di biglietti o abbonamenti di autobus o metro. In tal caso, considerando che l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio, non è necessaria l’emissione del documento commerciale all’atto della cessione al cliente.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire gli importanti chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 394 del 7 ottobre 2019, ad ormai poche settimane dall’avvento della rivoluzione dello scontrino elettronico.
Così come previsto per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei buoni pasto – noti anche come tickets restaurant – rientrano tra quelli compresi nel totale dei corrispettivi telematici da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
L’adempimento dello scontrino elettronico sarà accompagnato dall’emissione della fattura nei confronti della società emittente. Un’operazione doppia per l’esercente.
A fornire le indicazioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 394. Il tema della gestione dei corrispettivi relativi ai buoni pasto suscita da sempre molti dubbi, soprattutto in relazione ai nuovi adempimenti fiscali.
L’Agenzia delle Entrate terrà conto, in caso di disallineamenti tra dati trasmessi con lo scontrino elettronico e IVA liquidata, delle regole specifiche relative alle cessioni di beni effettuate mediante l’uso di buoni pasto.
Si ricorda che:
“è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’esigibilità dell’IVA e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo”.
Una regola che non contrasta con l’obbligo di scontrino elettronico. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate terrà conto di incongruenze tecniche e dell’effetto del doppio passaggio corrispettivi-fattura per i buoni pasto, che determina una duplicazione dei ricavi e dell’IVA a debito.
Il ricavo relativo alla vendita di biglietti o abbonamenti di autobus o metro resta invece fuori dall’obbligo dello scontrino elettronico.
In tal caso,
“nel presupposto che l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall’aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, non sarà necessario emettere il documento commerciale.”
Per tali somme, specifica l’Agenzia delle Entrate, sono direttamente i registratori di cassa a prevedere un sistema di memorizzazione specifico.
Fonte: informazionefiscale.it Richiedi ora il tuo registratore di cassa telematico
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